REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE
Il nuovo art. 1130 c.c. introdotto dalla legge 220/2012 di riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno,obbliga l'amministratore a curare la tenuta di uno specifico registro dell'anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Ogni variazione dei dati ivi contenuti deve quindi essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni da parte dei condomini (per consentire l'aggiornamento del registro). L'amministratore, da parte sua, in caso di inerzia, mancata o incompletezza delle predette comunicazioni, è però tenuto a richiedere con lettera raccomandata indirizzata al condomino interessato le informazioni necessarie alla tenuta del registro anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore è quindi tenuto ad acquisire diversamente le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.